STATUTO

STATUTO DELL’ENTE EDILART MARCHE

 

ART. 1 Costituzione

Ai sensi degli articoli 39, 40 e 83 del C.C.N.L. Edilizia Artigianato e p.m.i., è costituito da ANAEPA– CONFARTIGIANATO – CNA Costruzioni – C. L. A. A.I. – CASARTIGIANI delle Marche e FILLEA CGIL – FILCA CISL – FENEAL UIL delle Marche, l’Ente Comitato Paritetico Artigianato Marche Prevenzione Infortuni e per la Formazione in Edilizia della Regione Marche, di seguito denominato EDILART Marche (C.F. 93069600422).

L’Ente non ha scopo di lucro.

L’Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dal Contratto Nazionale Edili e dagli Accordi Integrativi regionali stipulati tra le Associazioni Nazionali Artigiane: ANAEPA CONFARTIGIANATO – CNA Costruzioni – C. L. A. A.I. – CASARTIGIANI e le Federazioni Sindacali nazionali dei Lavoratori: FILLEA CGIL – FILCA CISL – FENEAL UIL.

L’Ente costituisce per l’edilizia  l’organismo paritetico di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n°81 e successive modifiche, integrazioni, e disposizioni attuative.

 

ART. 2 Scopi statutari

L’Ente nel campo della sicurezza ha lo scopo dello studio dei problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro ed in genere il miglioramento dell’ambiente del lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad iniziative idonee.

L’Ente nel campo della formazione ha lo scopo della promozione, l’organizzazione e la attuazione di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, di iniziative di formazione continua, di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento degli operai, impiegati e quadri del settore edile nonché iniziative rivolte ai datori di lavoro ed ai nuovi imprenditori.

 

ART. 3 Attività dell’Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precede articolo, l’Ente si avvale:

-della propria struttura tecnica,

-delle strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti C.C.N.L. di lavoro in edilizia, stipulati tra le parti sociali di cui all’articolo 1,

-di soggetti pubblici e privati competenti in materia, tra cui la Scuola pubblica, utilizzandone strumenti e mezzi, enti di Formazione accreditati presso la Regione Marche e altri Istituti pubblici e privati ed altri enti bilaterali del settore.

In particolare, le attività di orientamento e formazione professionale potranno essere rivolte a:

  1. giovani inoccupati o disoccupati da avviare nel settore, ivi compresi i lavoratori immigrati;
  2. giovani neodiplomati o neolaureati;
  3. giovani titolari di contratto di apprendistato ;
  4. lavoratori dipendenti (operai, impiegati, tecnici e quadri);
  5. lavoratori in lista di mobilità;
  6. imprenditori e datori di lavoro.

L’Ente organizza e attua la sua attività di formazione specifica e integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all’art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali. Tale formazione si rivolge a:

  1. lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
  2. lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
  3. lavoratori occupati;
  4. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  5. coordinatori in materia di sicurezza e salute;
  6. responsabili del servizio di prevenzione e protezione;

Nel campo della sicurezza l’Ente:

  1. suggerisce l’adozione di iniziative dirette:

-allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;

-alla introduzione e sviluppo dell’insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;

-all’attuazione di interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute;

  1. promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
  2. si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali dei cantieri, che potranno essere effettuate da ciascuna delle OO. rappresentate dall’Ente, dai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza , dai datori di lavoro e dai lavoratori;
  3. esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente preparati.

 

ART. 4 Sede e durata

L’Ente ha sede in Ancona, via 1° Maggio 142/c c/o C. ED. A. M., Cassa Edile Artigiana e PMI delle Marche.

La durata dell’Ente è indeterminata nel tempo.

 

ART. 5 Organi dell’Ente

Sono Organi dell’Ente:

-L’Assemblea;

-Il Consiglio di amministrazione;

-Il Presidente e il Vice Presidente;

-Il Collegio dei Sindaci Revisori.

 

ART. 6 Assemblea

L’Assemblea dei soci è costituita da dodici (12) componenti, aventi diritto al voto, espressi in numero di sei (6) dalle Associazioni artigiane  e sei (6) dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori,  di cui all’art. 1. I componenti dell’Assemblea restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

E’ data facoltà alle Parti sociali di cui all’art. 1 di poter provvedere alla sostituzione dei componenti l’Assemblea di propria nomina prima della scadenza del triennio.

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente, almeno una volta all’anno o quando almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea ne faccia richiesta ed è presieduta dal Presidente stesso o dal Vice Presidente.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, inviato con lettera raccomandata, fax o altro mezzo elettronico comprovante l’invio ai membri, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;

L’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

All’Assemblea ordinaria spetta:

-di approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

-di nominare i componenti del Consiglio di amministrazione

-di nominare i componenti del Collegio dei Sindaci revisori

-di deliberare sugli argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese. Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto e può rappresentare una sola delega in sostituzione di un membro dell’Assemblea.

L’Assembla straordinaria è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o da una persona designata dall’Assemblea stessa.

Essa delibera sulle modifiche allo Statuto; sulle richieste di adesione quali soci effettivi di altre Associazioni Imprenditoriali o di altre Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del CCNL maggiormente rappresentative a livello nazionale, sulla liquidazione dell’Ente.

L’Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno 4/5 dei membri aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti.

 

ART. 7 Composizione del Consiglio di Amministrazione

L’Ente è amministrato da un C. d. A. composto da 6 (sei) membri designati pariteticamente:

–       n. 3 delle Associazioni Artigiane dei datori di lavoro di cui all’art. 1,

–       n. 3 delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all’art. 1,

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa prima della scadenza, restano in carica fino al termine del mandato.

 

Art. 8 Rappresentanza legale

La Rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 9 Presidente – Vice Presidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dalle Associazioni Artigiane di cui all’art. 1 assume, su designazione delle stesse, la carica di Presidente; su designazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’art. 1 uno dei rappresentanti nominati assume la carica di Vice. Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente possono delegare per iscritto le loro funzioni, in caso di impedimento gravoso ed oggettivo ad altro membro del C. di A., rispettivamente delle Associazioni artigiane e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

 

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta:

  • Rappresentare l’Ente di fronte a terzi  e stare in giudizio;
  • Sovrintendere all’applicazione dl presente Statuto;
  • Promuovere le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
  • Esercitare tutti i poteri che gli competono per essere il rappresentante legale dell’Ente.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

 

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

  1. curare l’attuazioni delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l’esecuzione;
  2. proporre al Consiglio di amministrazione la nomina dei tecnici di cui al punto d) dell’art. 3 del paragrafo “Sicurezza”;
  3. predisporre le linee del piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

 

Il Comitato di presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell’Ente con firma congiunta.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall’art. 7 per il C. d. A.

 

Art. 10 Convocazioni e attività del Consiglio di Amministrazione

Il C. d. A. convocato dal Presidente e Vice Presidente, si riunisce di norma ogni  3 mesi o ogni qualvolta sia richiesto dal Comitato di Presidenza o da 3 membri del C. di A.

La convocazione del C. di A. è fatta mediante avviso scritto o tramite posta elettronica da recapitarsi 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo avviso entro 48 ore.

 

Il C. di A. ha il compito di:

–       nominare il Presidente e il Vice Presidente ai sensi dell’art. 9;

–       definire e deliberare i programmi e le attività;

–       predisporre il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto e proporlo all’Assemblea per l’approvazione;

–       verificare il funzionamento della struttura operativa dell’Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti;

–       deliberare sull’organigramma dell’ente, sulle assunzioni o licenziamenti del personale, rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali;

–       definire i criteri per la scelta di tecnici qualificati per il loro utilizzo nei programmi;

–       proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della sicurezza e della formazione in edilizia in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali costituenti l’Ente;

–       nominare il Direttore come previsto dall’art. 40 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edilizia e affini.

deliberare sull’indennità del Presidente, del Vice Presidente e  del Collegio dei Sindaci revisori.

Il C. di A. cura ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti e accordi nazionali e territoriali stipulati dalle parti di cui all’art. 1 inerenti l’oggetto sociale dell’Ente.

Ai componenti degli organismi di cui agli art. 6, 7 e 9 possono essere corrisposte somme a titolo rimborso spese.  L’entità di tali somme è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 11: Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle riunioni del C. di A. e delle relative delibere, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.

Il verbale della riunione, redatto da un dipendente dell’Ente o da un delegato in seno al C. di A. nominato dal Presidente, è approvato dal Consiglio di Amministrazione alla riunione successiva e sottoscritto dal Comitato di Presidenza.

 

Art 12. Bilanci dell’Ente

L’esercizio ha decorrenza dal 1° Ottobre di ogni anno e termina il 30 Settembre dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo da approvare entro sei (6) mesi dalla chiusura dell’esercizio; entro il 31 Dicembre di ciascun anno, deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e uscite dell’esercizio successivo.

Art. 13 Entrate

Le entrate dell’Ente sono costituite da:

–       contributi stabiliti dai contratti ed accordi stipulati dalle Associazioni/Organizzazioni nazionali di categoria di cui all’art. 1 e/o accordi stipulati tra le Associazioni/Organizzazioni Regionali Marche di cui all’art. 1

–       interessi attivi sul patrimonio,

–       somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardanti la gestione dell’Ente,

–       finanziamenti e sovvenzioni dei Ministeri, pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali,

–       eventuali altre entrate inerenti lo scopo sociale..

 

Art. 14 Patrimonio Sociale

Il patrimonio dell’Ente amministrato dal C. di A. è costituito:

–       da beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e che per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà all’Ente.

–       dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti,

–       dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.

 

Art. 15 Segreto d’ufficio

I membri del C. di A. ed ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell’ente, nonché i tecnici di cui all’art. 3, comma 5, ed il personale dell’Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d’ufficio, se previsto nel rispetto della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art 16 Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da n. 3 membri designati rispettivamente: uno dalle Associazioni Artigiane e uno dalle Organizzazioni Sindacali regionali di cui all’art. 1 ed, in accordo tra loro, il terzo con l’incarico di Presidente del Collegio.

Il Presidente dei sindaci Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

I Sindaci durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito al C. di A. le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell’Ente per controllarne la corrispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce di norma ogni 4 mesi ed ogni volta che il Presidente del Collegio dei Sindaci revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del C. di A. senza diritto di voto.

Al Collegio è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato dal Consiglio di amministrazione in occasione del rinnovo delle cariche.

Art. 17 Personale dell’Ente

L’assunzione di personale dell’Ente è decisa dal C. di A. su proposta del comitato di Presidenza, sulla base di criteri collegati esclusivamente con la professionalità richiesta.

Al personale dell’Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di Legge, tenuto presente il C.C.N.L. artigianato edile vigente.

Il trattamento economico e normativo del personale dell’Ente è stabilito, su proposta del Comitato di Presidenza, dal Consiglio di amministrazione.

 

Art 18 Modifiche dello Statuto dell’Ente

Le modifiche dello statuto sono approvate Dall’Assemblea Straordinaria dell’Ente, sulla base di un  Accordo stipulato tra Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali regionali di cui all’art. 1.

 

Art 19 Disposizioni finali e liquidazione dell’Ente

La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1 Regionali delle Marche e deliberata dall’assemblea straordinaria.

Nel qual caso le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Regionali delle Marche costituiranno un liquidatore ciascuno, ne saranno definiti i compiti e, successivamente ne ratificheranno l’operato.

 

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura sarà devoluto a enti con le medesime finalità, costituiti o partecipati dalle organizzazioni di cui all’art. 1 o a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle strutture costituenti.

In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l’Ente.

 

Art 20 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto è demandata all’esame delle Organizzazioni firmatarie di cui all’art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all’art.1, che decidono in via definitiva.